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Il convivente entra nell’ISEE anche se non fa parte del nucleo familiare? La risposta non è scontata

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Daniele Orlandi

Convivere in un appartamento in affitto comporta che si debba essere considerati nello stesso Isee? Facciamo chiarezza.

Quando si parla di Isee è bene conoscere nel dettaglio le dinamiche e le norme che lo regolano poiché dal valore indicato su di esso dipenderà la possibilità di accedere o meno ad una molteplicità di agevolazioni. Molti dei bonus oggi erogati vengono infatti approvati solo nel caso in cui non vengano superate determinate soglie relative a quanto ammonta.

Isee, cosa succede se si ha un coinquilino
Condividere una casa comporta l’inserimento del coinquilino nel proprio Isee? – lintellettualedissidente.it

Oltre al reddito annuale, l’Isee tiene conto anche di variabili come la composizione del nucleo familiare, le abitazioni di proprietà, gli importi depositati in banca e molto altro. Questo genera nelle persone che intendono richiederlo una serie di dubbi. Uno dei quali riguarda chi decide di convivere nella stessa casa e che, dunque, condivide un’abitazione pur non essendo di fatto parte del nucleo familiare.

Isee, cosa succede quando si convive ma non si appartiene alla stessa famiglia? La legge è chiara

Un esempio? Vivere in affitto con una seconda persona senza essere sposati e appartenere alla medesima famiglia pur avendo lo stesso indirizzo di residenza. Il dubbio, in casi come questo, è se gli Isee personali possano essere effettivamente elaborati separatamente o se debbano tener conto della presenza di un altro individuo nell’abitazione e, quindi, dei suoi redditi.

Isee e convivenza: cosa bisogna sapere - lintellettualedissidente.it
Isee e convivenza: tutto quello che bisogna sapere – lintellettualedissidente.it

La legge in tal senso è piuttosto chiara e specifica che qualora si condivida un appartamento non vi sia alcun obbligo legato all’Isee che invece tiene conto della composizione del nucleo familiare, vale a dire della famiglia anagrafica. Pertanto qualora le due persone siano semplici coinquilini o conviventi, ma senza alcun legame giuridico, non vi saranno ai fini Isee obblighi reciproci.

È l’articolo 4 del Dpr 223/1989 a specificare che con famiglia anagrafica si intende un “insieme di persone legate” da specifici “vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi” e che siano “coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune“. È sufficiente che ogni membri della famiglia compili una dichiarazione libera da consegnare all’Ufficiale d’Anagrafe.

Qualora non si effettui tale adempimento non bisognerà segnalare la reciproca presenza nelle dichiarazioni sostitutive uniche. Attenzione, però, sono previste alcune eccezioni: i coniugi fanno automaticamente parte della stessa famiglia anagrafica pur non convivendo nel medesimo luogo. Questo vale anche nel caso di partner uniti in unione civile.

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