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Assegno divorzile e di mantenimento: nessuno conosce la differenza e poi sono guai

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Chiara Cacioppo

L’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile anche se molto simili sono differenti tra loro. Analizziamo nel dettaglio le differenze attenendoci alla normativa attualmente in vigore.

Le differenze tra assegno divorzile e di mantenimento
Assegno di mantenimento e assegno divorzile, le differenze – Lintelletualedissidente.it

L’assegno divorzile scaturisce da una pronuncia di divorzio e consiste nell’obbligo di uno dei due coniugi, di erogare periodicamente un contributo economico all’ex coniuge che non ha mezzi adeguati o si trova in situazioni oggettive che gli impediscono di procurarseli. Le finalità dell’assegno di divorzio sono diverse da quelle dell’assegno di mantenimento che è stabilito da un atto di separazione personale tra i coniugi.

Assegno divorzile e presupposti di applicazione

La normativa che disciplina l’assegno divorzile è l’articolo 5 comma 6 della Legge sul divorzio (L. 898 del 1970). Oggi l’orientamento giurisprudenziale si è affermato sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha modificato la natura dell’assegno di divorzio rendendolo non solo assistenziale ma anche con la funzione di equilibrare le posizioni dei coniugi, considerando l’apporto economico di ciascuno di loro nello svolgimento della vita matrimoniale.

Qual è la differenza tra assegno divorzile e di mantenimento
È bene comprendere la differenza tra assegno divorzile e di mantenimento – Lintelletualedissidente.it

I presupposti dell’assegno divorzile sono: il confronto delle condizioni economiche dei coniugi; l’indagine operata sul richiedente per verificare se non ha mezzi adeguati o è impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive; l’indagine sulle cause di differenza economica patrimoniale tra i coniugi (come previsto dalla legge 898/70 all’articolo 5, comma 6). L’assegno divorzile è riconosciuto al coniuge economicamente più debole quando cessa definitivamente il vincolo matrimoniale con la sentenza di divorzio.

Assegno di mantenimento riconosciuto in base al “tenore di vita”

L’assegno di mantenimento è riconosciuto al coniuge in sede di separazione personale e ha come presupposto l’esistenza di un rapporto matrimoniale. La normativa che regola l’assegno di mantenimento è il codice civile all’articolo 156. Per quantificare l’assegno di mantenimento può ancora trovare applicazione il criterio del “tenore di vita”, vincolo superato nell’assegno divorzile (ordinanza n. 23482/2020 – Cassazione civile, Sezione VI).

L’importo dell’assegno di mantenimento è concordato tra i coniugi al momento dell’atto di separazione o dal giudice nel caso i coniugi non raggiungono un accordo. L’assegno di mantenimento è erogato mensilmente con lo scopo di aiutare economicamente il coniuge più debole. Inoltre, l’assegno non è riconosciuto al coniuge quando, nell’ambito di una causa di separazione, il richiedente subisce la dichiarazione giudiziale di responsabilità per la fine della convivenza (il cosiddetto addebito). Invece, l’assegno divorzile ha la funzione di garantire un’autonomia al coniuge più debole economicamente, ma non lo stesso tenore di vita, ed è per questo che quando l’ex coniuge raggiunge la sufficienza economica l’assegno divorzile decade.

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