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In pensione anche senza contributi: l’INPS paga un assegno di 503 euro ogni mese, ma non tutti lo sanno e perdono il beneficio

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Antonia Festa

Chi non lavora può ottenere dall’INPS una prestazione che, al compimento dei 67 anni di età, si trasforma in pensione. Come richiederla?

Attualmente, la pensione di vecchiaia è accessibile con 67 anni di età e 20 anni di contributi.

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Come andare in pensione se non si hanno contributi? (lintellettualedissidente.it)

Non tutti, però, sanno dell’esistenza di una prestazione di sostegno al reddito erogata dall’INPS, che prescinde dall’anzianità contributiva. È rivolta ai soggetti in difficoltà economica e privi dei requisiti per la pensione.

Stiamo parlando del cd. Assegno sociale, del valore di 503,27 euro al mese, versato per 12 mensilità. Per ottenerlo bisogna aver raggiunto l’età pensionabile (cioè 67 anni) e rispettare determinate soglie di reddito.

La prestazione spetta per intero a coloro che non hanno alcun reddito e ai coniugati che possiedono un reddito familiare non maggiore di 13.085,02 euro. Ne hanno diritto in misura ridotta, invece, coloro che hanno un reddito personale annuo inferiore a 6.542,51 euro e i coniugati con un reddito familiare compreso tra 6.542,51e 13085,02 euro.

Assegno sociale: quali sono i redditi che influiscono sul diritto e sulla misura della prestazione

Per quanto riguarda il presupposto reddituale, i redditi da prendere in considerazione per il riconoscimento dell’Assegno sociale sono i seguenti:

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Come si calcola il presupposto reddituale dell’Assegno sociale? (lintellettualedissidente.it)
  • redditi assoggettabili a IRPEF;
  • redditi esenti da imposta;
  • vincite ai giochi o concorsi a premi, versate dallo Stato o da persone giuridiche pubbliche e private;
  • redditi da capitale;
  • redditi derivanti da terreni e fabbricati;
  • redditi da capitale;
  • pensioni di guerra e pensioni estere;
  • rendite INAIL;
  • pensioni e assegni agli invalidi civili.

Ulteriori requisiti per l’erogazione del sussidio: attenzione alle ipotesi di sospensione e revoca

Il presupposto anagrafico e quello reddituale non sono le uniche condizioni per ottenere l’Assegno sociale.

La normativa, infatti, stabilisce la necessità che il beneficiario:

  • abbia la cittadinanza italiana o europea (compresa quella svizzera o sammarinese) oppure sia rifugiato o straniero munito di valido permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • abbia la residenza in Italia stabile e continuativa da almeno 10 anni;
  • non percepisca altre prestazioni a carico dell’INPS.

Precisiamo, però, che l’Assegno sociale è una misura non definitiva e, per questo, i percettori sono sottoposti a costanti controlli da parte dell’INPS. Se l’Ente di previdenza riscontra qualche irregolarità oppure consta che sono mutati o venuti meno i requisiti necessari prescritti dalla legge, può sospendere e revocare l’Assegno.

La sospensione e la revoca, infine, possono essere decise anche nell’ipotesi in cui il beneficiario soggiorni all’Estero per più di 29 giorni continuativi. L’unica eccezione a tale regola è ammessa nel caso di gravi motivi sanitari oppure avvenimenti eccezionali, che vanno, tuttavia, sempre provati dall’interessato.

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