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Rassegna Stampa

Lo sai che visite ed esami privati a pagamento lo Stato te le rimborsa?

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Liste di attesa lunghe anche anni per un semplice esame? Sicuramente è ciò in cui si imbattono molti cittadini. Le lamentele sulla lentezza del Sistema Sanitario Nazionale sono sempre tante in ogni regione.

E molti italiani scelgono la via degli esami privati. Che naturalmente non sono gratuiti. Chi ha necessità di una visita in tempi rapidi, non ha alternative. E chi può pagare le visite private sceglie questa strada per ottenere ciò che invece dovrebbe essere garantito dallo Stato tramite il Servizio Sanitario Nazionale. Ma lo sai che visite ed esami privati a pagamento possono essere rimborsato a chi le sostiene? In effetti pare proprio che ci sia una legge che prevede proprio questo.

Lo sai che visite ed esami privati a pagamento lo Stato te le rimborsa?

In base al Decreto Legislativo n° 124 del 29 aprile 1998 sembrerebbe che esista una soluzione valida a ottenere un rimborso della spesa sostenuta per l’esame privato. Ne hanno parlato durante l’ultima puntata della trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete 4. Nel servizio si parlava proprio di liste di attesa lunghe per avere una visita dal Servizio Sanitario Nazionale e di ricorso alla visita a pagamento da privato. Un’autentica ingiustizia per i cittadini che contribuiscono a finanziare tramite le tasse anche il Servizio Sanitario Nazionale. Proprio alla luce di questo, viene richiamata l’attenzione sul decreto già citato. Che al suo articolo 3 comma 13 cita a chiare lettere l’appiglio normativo a cui si possono appellare i cittadini. E adesso vedremo di cosa si tratta e che stabilisce la Legge italiana.

Ecco cosa dice l’articolo 3 comma 13 del DLGS 124 del 1998

Qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato l’assistito può chiedere che la prestazione venga svolta in privato tramite la libera professione intramuraria (intramoenia). Si tratta delle prestazioni che i medici del SSN possono erogare al di fuori del normale orario di lavoro. Prestazioni naturalmente a pagamento. Ma lo stesso comma dell’articolo sottolinea come l’assistito può porre a carico dell’Azienda Sanitaria Nazionale il costo del servizio pagando solo la quota di partecipazione alla spesa pubblica, cioè il ticket. Tradotto in termini pratici, se l’esame viene calendarizzato dopo i 30 giorni di validità della ricetta del medico curante che ha prescritto l’esame, si può ricorrere alla visita privata, chiedendo poi il rimborso di quanto pagato. Stando ai dettami del DLGS prima citato dovrebbe essere così.

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