Chi siamo

Disclaimer

Privacy Policy

Revoca donazione al coniuge per adulterio: attenzione a come funziona la nuova normativa

Foto dell'autore

Antonia Festa

È possibile pretendere la restituzione dei beni donati al coniuge nell’ipotesi di tradimento, ma solo se ricorrono specifiche circostanze.

È prassi molto frequente effettuare donazioni a favore del proprio partner. Ma cosa succede se dovesse rivelarsi infedele?

donazione coniuge traditore
Quali sono le conseguenze se è stata fatta una donazione ad un coniuge adultero? (lintellettualedissidente.it)

La legge, purtroppo, prevede che le donazioni non possano essere revocate e che sopravvivano al matrimonio. Ma davvero non è possibile fare nulla per riavere indietro i beni donati al coniuge traditore?

In alcune ipotesi, l’adulterio consente l’applicazione di un particolare istituto, che prende il nome di revoca della donazione per ingratitudine. Si riferisce alle circostanze in cui il donante si accorge di aver concluso l’atto a favore di un soggetto che, in realtà, non meritava il dono.

La restituzione dei beni, tuttavia, è consentita solo nei casi stabiliti dalla legge.

La peculiarità della donazione, infatti, consiste nello spirito di liberalità del donante e, per questo motivo, non può essere pretesa la riconoscenza del ricevente.

L’ingratitudine che può comportare la revoca della donazione, dunque, non va intesa come semplice irriconoscenza, ma come indegnità di ottenere i doni. Questo si verifica quando il donatario ha compiuto azioni gravi nei confronti del donante.

È consentita la revoca per tradimento del coniuge? Ecco cosa dice la legge

Ai sensi dell’art. 801 del codice civile, la revoca della donazione per ingratitudine è consentita nei seguenti casi:

donazione coniuge adulterio
La donazione si può revocare a causa di adulterio (lintellettualedissidente.it)
  • omicidio volontario (anche tentato), a danno del coniuge o di un suo discendente o ascendente;
  • denuncia calunniosa o testimonianza falsa resa durante un processo contro il donante, riguardante un reato punito con l’ergastolo oppure la reclusione di almeno 3 anni;
  • grave pregiudizio al patrimonio del donante (ad esempio, furto o truffa);
  • rifiuto del donatario a corrispondere gli alimenti, se stabiliti dalla legge;
  • ingiuria grave al donante.

Proprio nel caso dell’ingiuria grave ci si chiede se possa rientrare il tradimento. Per la giurisprudenza sì e, dunque, l’adulterio del coniuge destinatario di una donazione consente la revoca della stessa.

È bene precisare, però, che per la Cassazione non basta il solo tradimento, anche quando si è sostanziato in una relazione extraconiugale, ma è necessario che ci sia stata una vera e propria offesa all’onore e alla reputazione del coniuge tradito.

Questo avviene quando viene annunciato il tradimento, ad insaputa del tradito, nella sua cerchia familiare, sociale o lavorativa oppure quando viene calunniato pubblicamente dal traditore.

L’art. 802 del codice civile stabilisce che la richiesta giudiziale di revoca della donazione per ingratitudine va presentata entro un anno dal momento in cui il donante ha preso atto della circostanza che giustifica la revoca.

La domanda può essere proposta anche dagli eredi del donante, al fine del reintegro del patrimonio spettante.

Impostazioni privacy