Se trovo un tesoro in giardino
La recente scoperta di un galeone pieno d’oro affondato al largo della Colombia ha riportato all’attualità il tema del rinvenimento di oggetti preziosi. Ipotesi, a dire il vero, ancora plausibile in Italia, considerato quanti reperti di valore esposti nei musei provengono da casuali rinvenimenti in terreni privati.
Le regole sono semplici, anche se variano a seconda che l’oggetto rinvenuto abbia esclusivamente valore economico, oppure rientri nella categoria di beni tutelati per le loro caratteristiche. In entrambe le situazioni ci sono ottime notizie per i fortunati scopritori. Che cosa succede e cosa guadagno se trovo un tesoro? Ecco come comportarsi.
La prima ipotesi è quella di trovare quello che il Codice civile definisce un tesoro ovvero, stando all’art. 932 dello stesso, “qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario”. Non rientrano in questa definizione i beni e gli oggetti d’interesse archeologico, artistico e paleontologico, ma semplicemente quelli aventi un valore in sé: il classico esempio di un sacchettino di monete d’oro smarrito da qualcuno nel corso dei secoli. Ebbene, in questo caso possiamo aprire una bottiglia di spumante o di champagne per festeggiare, visto che se non ha valore artistico, per diritto, il tesoro spetta a noi. Se il rinvenimento avviene casualmente in un fondo altrui, allora, dovremo dividerlo a metà con il proprietario del fondo.
La maggior parte delle volte i rinvenimenti in Italia potrebbero avere ad oggetto beni dotati di un qualsiasi di questi potenziali valori: storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico. Ebbene, se è vero che lo Stato è per legge proprietario (questi beni appartengono al demanio), comunque avremo riconosciuto un valore notevole.
Occorre però seguire la seguente procedura: entro 24 ore dal rinvenimento del bene occorre denunciare il ritrovamento presso le autorità competenti (ad esempio allertando i Carabinieri, i quali prevedono reparti dedicati alla tutela dei beni artistici, oppure la Soprintendenza) e provvedere alla custodia fino al prelievo. In caso di bene mobile, questo si può provvisoriamente spostare al fine della custodia in luogo riparato. Si avvierà così l’iter volto alla quantificazione del valore: lo scopritore avrà diritto ad un indennizzo premio che può raggiungere fino un quarto del valore premio del bene. È bene notare che, al contrario, l’appropriazione illecita di un bene avente valore culturale ha una cornice edittale molto severa: oltre alla multa è possibile il carcere, fino a 3 anni. Si tratta delle cosiddette norme anti “tombaroli”, una piaga per la società.
L’ultima ipotesi è quella di rinvenimento di oggetto all’interno di un fondo o di una proprietà altrui. Si suppone ovviamente in questo caso che sia presente un titolo idoneo alla nostra presenza là: un invito, oppure una servitù di passaggio in un sentiero di campagna. In ogni caso è esclusa la possibilità di un esercizio consapevolmente avverso al diritto del proprietario. Non vale, cioè, se ci troviamo consapevolmente in un fondo altrui senza averne il permesso. Se le precondizioni sono giuste, in caso di rinvenimento di tesoro privo di valore archeologico o culturale, abbiamo diritto al 50% dell’ammontare dello stesso.
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